Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 79 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 79 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

GUADAGNUOLO GIUSEPPE n. 6/8/1986
GUADAGNUOLO ANGELO n. 17/11/1989
GIANNIELLO LUIGI n. 6/10/1967
avverso la sentenza n. 2877/2012 del 7/1/2013 della CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRATICELLI che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con sentenza del 7 gennaio 2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la
condanna emessa il 23 febbraio 2012 dal Tribunale di Napoli nei confronti di
Guadagnuolo Giuseppe, Guadagnuolo Angelo e Gianniello Luigi, per il reato di cui
all’art. 73 5° comma d.p.r. 309/90 per aver detenuto e posto in vendita cocaina
e marijuana. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il 24 maggio 2011 la
polizia giudiziaria aveva disposto un servizio di osservazione della abitazione di
Guadagnuolo Giuseppe, ivi agli arresti domiciliari e sospettato di proseguire da
attività di spaccio di stupefacenti. Tale osservazione consentiva di ricostruire una
attività di vendita di droga posta in essere presso l’abitazione; in particolare gli
operanti appostati notavano il sopraggiungere di più persone, “filtrate” ed
indirizzate verso l’appartamento da Gianniello Luigi, e poi la consegna di
stupefacente effettuata nella cucina dell’appartamento. Alla fine della
osservazione, dopo che più persone si erano recate presso l’abitazione per il

Data Udienza: 31/10/2013

presumibile acquisto di droga, la polizia giudiziaria interveniva bloccando i due
Guadagnnuolo ed il Gianniello. Guadagnuolo Angelo era trovato in possesso di
alcune dosi di cocaina.
La Corte rigettava la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
con richiesta di escussione di un soggetto indicato quale acquirente di droga
nonché con l’acquisizione di una consulenza tecnica che descriveva lo stato dei
luoghi. Riteneva che la testimonianza richiesta fosse superflua in quanto lo
stesso Guadagnuolo aveva affermato che il testimone indicato, pur a suo dire

chiesto dello stupefacente; né vi è alcuna certezza che il testimone indicato fosse
effettivamente il soggetto cui si faceva riferimento delle indagini. E, quanto alla
consulenza per verificare lo stato dei luoghi, osservava la Corte che la utilità
della stessa era fondata sulla premessa della affermazione fatta da altro
testimone di aver installato delle tende sul balcone prospiciente la cucina del
Guadagnuolo, in grado quindi di impedire la visione dell’interno, ma senza alcuna
possibilità di ritenere certa la indicazione dell’epoca di installazione; peraltro i
verbalizzanti non riferivano della presenza di tali tende e certamente notavano
con precisione i soggetti che si trovavano all’interno dell’ appartamento; dalle
stesse foto della consulenza, peraltro, era subito evidente come dall’esterno si
potesse vedere la cucina. La Corte pertanto escludeva la decisività.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso a mezzo del proprio difensore
Guadagnuolo Giuseppe, Guadagnuolo Angelo e Gianniello Luigi,
Nell’interesse di Guadagnuolo Giuseppe e Guadagnuolo Angelo con separati
ricorsi, sostanzialmente corrispondenti nel contenuto, si contesta il travisamento
della prova in relazione all’articolo 192 comma 10 cod. proc. pen., la violazione
dell’articolo 73 d.p.r. 309/90, la manifesta contraddittorietà della sentenza, la
nullità per mancanza assunzione di prova decisiva ai sensi dell’art. 495 comma
2° cod. proc. pen..
Rilevano le parti la utilità della propria perizi

fine di dimostrare la

impossibilità che i verbalizzanti potessero vedere all’ interno della abitazione e
che la affermazione della impossibilità di dimostrare la data di installazione delle
tende sul balcone prospiciente la cucina sia basata sulla presunzione di non
genuinità della deposizione del teste che le aveva installate. Il diniego, invece,
necessitava di adeguata motivazione che non vi è stata. I ricorrenti indicano, poi,
quale travisamento della prova la affermazione della corrispondenza fra i
soggetti visti dalla polizia giudiziaria e quelli effettivamente presenti nella
abitazione così come sarebbe travisata la prova consistente nell’aver visto la
polizia giudiziaria scambi che non poteva fisicamente vedere. Svolgono poi
ulteriori osservazioni sul materiale probatorio quanto alla inadeguatezza per
2

recandosi per una diversa ragione presso l’appartamento, comunque gli aveva

dimostrare le accuse. Rileva, infine,

l’errore del diniego delle attenuanti

generiche.
Nell’interesse di Gianniello Luigi si riportano i medesimi motivi dei
Guadagnuolo rilevandosi in più la insussistenza di elementi dimostrativi del suo
effettivo ruolo nella attività di spaccio dandosi atto semplicemente della sua
presenza sul balcone.
I ricorsi sono inammissibili.
In ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, la Corte di

delle prove stesse che sulla loro mancanza di decisività, per cui, a fronte della
generica contestazione di tale valutazione, non può ritenersi sussistere né il vizio
di cui alla lettera d) dell’art. 606 cod. proc. pen. né il vizio di motivazione per
non essersi tenuto conto di prove che potevano incidere sulla decisione – al
riguardo la sentenza impugnata ha sviluppato utili argomenti con i quali i ricorsi
non si confrontano se non in termini generici ed apparenti.
Per il resto, i ricorsi non individuano carenze motivazionali o specifici vizi
logici ma sollecitano un nuovo e diverso apprezzamento del materiale probatorio,
attività che esula dal giudizio di legittimità. Tale conclusione vale anche in
riferimento all’unico argomento specifico del ricorso di GIanniello Luigi in quanto
i giudici di merito hanno adeguatamente valutato gli elementi che era possibile
desumere dalla sua presenza sul balcone, apprezzandone il ruolo di controllo ed
instradamento degli acquirenti della droga.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta adeguata la misura della
sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilq i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Rom così decisa I 27 dicembre 2013

Appello aveva dato adeguata motivazione sia sulla assenza di carattere di novità

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