Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 79 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 79 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udienza: 10/11/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Intili Stefano, nato il 02/12/1992;

Avverso l’ordinanza n. 220/2015 emessa il 16/07/2015 dal Tribunale del
riesame di Caltanissetta;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Sentito per il ricorrente l’avv. Giuseppe Gullotta;

7

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 16/07/2015 il Tribunale del riesame di
Caltanissetta confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Stefano Intili, che era stata disposta dal G.I.P. del
Tribunale di Caltanissetta il 26/06/2015, per i reati di cui agli artt. 416 bis, 110,
cod. pen., 2 4, 23 della legge 2 ottobre 1967, n. 497, così come contestati ai
capi A), E), F), G) della rubrica, che risultavano commessi in relazione alla sfera

costituente un’articolazione territoriale della famiglia Santapaola di Catania, a
sua volta collegata, sul piano regionale, a Cosa Nostra.
Secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal provvedimento cautelare
genetico, la famiglia mafiosa di Troina risultava impegnata nella gestione illecita
delle attività economiche del suo territorio di riferimento, eminentemente
rappresentate dalla spartizione dei proventi delle estorsioni in danno di operatori
commerciali, dal controllo del mercato alimentare locale e dalla gestione delle
slot machine installate presso i locali pubblici del posto.
Il compendio indiziario sul quale si fondava il provvedimento cautelare
genetico veniva ulteriormente integrato dalla documentazione depositata fuori
udienza dal pubblico ministero, che veniva espressamente richiamata a pagina 4
dell’ordinanza impugnata.
L’appartenenza dell’Intili all’articolazione territoriale di Troina di Cosa Nostra
e la commissione dei reati fine riconducibili alla sfera di operatività della suddetta
consorteria mafiosa, così come contestati ai capi A), E), F), G), si riteneva
dimostrata sulla base delle attività di intercettazione, telefonica e ambientale,
eseguite nel corso delle indagini preliminari, che venivano ulteriormente
correlate alle dichiarazioni di alcune vittime delle condotte degli esponenti di tale
cellula criminale.
In questa cornice, venivano richiamati alcuni episodi altamente sintomatici
della forza intimidatrice della consorteria mafiosa in esame, così come
prefigurata dalla fattispecie associativa contestata al capo A), che, qui di seguito,
verranno richiamati secondo l’ordine di esposizione seguito nel provvedimento in
esame.
Ci si riferisce, innanzitutto, all’aggressione in danno di Luigi Calabrese, sulla
quale ci si soffermava nelle pagine 7-11 del provvedimento in esame, mediante
richiamo delle dichiarazioni della vittima e della conversazione intercettata il
04/09/2013 tra Patrick Schinocca e la fidanzata, che veniva esaminata
analiticamente attraverso i passaggi salienti di tale colloquio.

2

di operatività della famiglia mafiosa di Troina, capeggiata da Davide Schinocca,

Analoga rilevanza indiziaria veniva attribuita alla vicenda del furto di
bestiame subito dal ricorrente, cui conseguiva l’attivazione di meccanismi
ritorsivi tipicamente mafiosi, sul quale ci si soffermava analiticamente nelle
pagine 11-12, mediante richiamo delle conversazioni intercettate tra l’Intili, gli
Schinocca e Santo La Ferrera, citate per relationem sulla base dell’ordinanza
cautelare genetica.
Si ritenevano ulteriormente rilevanti gli elementi indiziari riguardanti il
collegamento tra cellula mafiosa di Troina e l’omologa consorteria di Catania,

Concetto Puglisi, Serafino Impellizzeri, Salvatore Barbera, Salvatore Giuliano e
Christian Travaglia. Su questi rapporti ci si soffermava analiticamente nelle
pagine 12-14, mediante richiamo delle conversazioni intercettate tra tali
soggetti, citate per relationem sulla base dell’ordinanza di custodia cautelare
genetica.
Analoga rilevanza indiziaria veniva attribuita all’occultamento di armi
compiuto dall’indagato, così come contestato ai capi E), F), G) della rubrica, su
cui ci si soffermava nelle pagine 15-20, richiamando il sequestro di armi
effettuato dalla Squadra Mobile di Enna il 12/08/2014. Questa attività
investigativa, a sua volta, veniva correlata al contenuto della conversazione
telefonica intercettata il 18/08/2014 tra Davide Schinocca e Giovanni Siciliano e
della captazione ambientale eseguita il 30/07/2014 tra Santo La Ferrera, Patrick
Schinocca e Stefano Intili su cui ci si soffermava diffusamente sia attraverso la
citazione dei passaggi salienti di tale colloquio, sia mediante richiamo

per

relationem degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza di custodia
cautelare genetica.
Questo compendio indiziario imponeva la conferma dell’ordinanza cautelare
impugnata.

2. Avverso tale ordinanza l’Intili, a mezzo del suo difensore di fiducia,
ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge, in relazione all’art. 273
cod. proc. pen., per mancanza e carenza di motivazione del provvedimento
impugnato con specifico riferimento alla pregnanza del compendio indiziario
acquisito con riguardo alle ipotesi delittuose contestate ai capi A), E), F), G) della
rubrica.
In tale cornice processuale, un primo elemento di discrasia motivazionale
del provvedimento impugnato veniva ravvisato con riferimento all’episodio
dell’aggressione in danno di Luigi Calabrese, atteso che doveva ritenersi pacifica
l’estraneità dell’indagato al pestaggio in questione, tanto è vero che la vittima
non indicava l’Intili tra i suoi aggressori.
3

svolta tramite alcuni esponenti di spicco dell’area criminale etnea, come

Questa discrasia motivazionale risultava ulteriormente accentuata dal fatto
che, in sede cautelare, il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta aveva escluso la
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutti gli indagati in ordine al reato
fine contestato al capo I) della rubrica, indebolendo significativamente il
compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti
dell’Indi.
Quanto, invece, alla valenza indiziaria degli elementi probatori riguardanti i
reati di detenzione e porto di armi, contestati ai capi E), F), G) della rubrica, si
censurava l’effettiva pregnanza della captazione ambientale intercettata il

30/07/2014 tra Santo La Ferrera, Patrick Schinocca e Stefano Intili,
evidenziandosi l’equivocità del contenuto di tali conversazioni e l’impossibilità di
attribuire con sicurezza i rumori nel corso del colloquio captati all’uso di armi;
rispetto alle attività delittuose contestate al ricorrente, in ogni caso, non poteva
attribuirsi alcuna valenza indiziaria a tale captazione.
Si contestava, inoltre, la contiguità cronologica di tali elementi indiziari
rispetto al sequestro di armi effettuato dalla Squadra Mobile di Enna il
12/08/2014, atteso che non risultava dimostrata la presenza dell’Intili sul luogo
del ritrovamento di tali armi – o anche solo di un semplice passaggio occasionale
intercettato mediante il sistema GPS peraltro attivo in quel periodo in relazione
ai veicoli nella disponibilità dell’indagato – in epoca prossima allo stesso
sequestro.
Si riteneva, infine, che le emergenze indiziarie richiamate nel provvedimento
impugnato non consentivano di ricondurre, direttamente o indirettamente, il
ricorrente alla gestione delle attività illecite che, secondo l’ipotesi accusatoria,
costituivano l’oggetto degli interessi della famiglia mafiosa di Troina,
eminentemente costituiti dalla spartizione dei proventi delle estorsioni, dal
controllo del mercato alimentare locale e dalla gestione delle

slot machine

installate presso i locali pubblici del posto.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente
infondati.
In via preliminare, deve rilevarsi che le Sezioni unite hanno già avuto modo
di chiarire che, in tema di misure cautelari personali, allorché «sia denunciato,
con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal

4

7

tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice
di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad
affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano
l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,

Infatti, il mezzo di gravame, come mezzo di impugnazione, ancorché atipico,
ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con
riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai
presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne
consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto
di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dalla stessa
disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale dell’art. 546 cod. proc.
pen., con gli adattamenti necessari dal particolare contenuto della pronuncia
cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento di una
qualificata probabilità di colpevolezza, così come affermato dalle Sezioni unite in
un risalente intervento chiarificatore (cfr. Sez. U, n. 11 dell’08/07/1994, Buffa,
Rv. 198212).
Questo orientamento ermeneutico, dal quale questo Collegio non intende
discostarsi in questa sede processuale, ha trovato ulteriore conforto in pronunzie
di questa Corte più recenti (cfr. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,
Rv. 255460).
Tali ragioni processuali impongono di ritenere inammissibili le doglianze
difensive.

2. Passando a considerare le doglianze difensive proposte nell’interesse del
ricorrente, con specifico riferimento all’ipotesi delittuosa contestata al capo A)
della rubrica, deve rilevarsi che risulta incongruo il riferimento alla vicenda
dell’aggressione posta in essere in danno di Luigi Calabresi, atteso che – a
prescindere dalla partecipazione personale dell’Intili al pestaggio in questione – il
compendio indiziario acquisito nei confronti dell’indagato non si fonda
esclusivamente su tale episodio, ma su una pluralità di condotte sintomatiche,
tra loro correlate, richiamate nelle pagine 7-20 del provvedimento impugnato
con un percorso argomentativo immune da censure.
Occorre, infatti, evidenziare che tale episodio veniva correlato a diversi altri
episodi sintomatici dell’affiliazione dell’Intili alla famiglia mafiosa di Troina,

Audino, Rv. 215828).

costituiti dal furto del bestiame patito dall’indagato, dal quale discendeva
l’attivazione di meccanismi ritorsivi tipicamente mafiosi; dal collegamento degli
affiliati di tale cellula mafiosa con esponenti della criminalità organizzata etnea,
tra cui Concetto Puglisi, Serafino Impellizzeri, Salvatore Barbera, Salvatore
Giuliano e Christian Travaglia; dal sequestro di armi effettuato dalla Squadra
Mobile di Enna il 12/08/2014.
Su ciascuno di tali episodi sintomatici della partecipazione associativa
dell’Intili, nel provvedimento impugnato, ci si soffermava analiticamente, sia

ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, sia mediante richiamo
per relationem degli elementi indiziari posti a fondamento dell’ordinanza di
custodia cautelare genetica.
A tutto questo occorre aggiungere che non é comunque possibile una
reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di
legittimità, sulla scorta di quanto richiesto dalla difesa del ricorrente, essendo
una tale operazione processuale preclusa a questa Corte, in presenza di una
motivazione lineare e logicamente coerente, quale è quella sottoposta a censura,
alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale costante secondo cui: «In
materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa
all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione
del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato
in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (cfr. Sez. 2, n.
35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).

3. Passando a considerare le ipotesi delittuose di cui ai capi E), F), G) della
rubrica, deve innanzitutto rilevarsi che, tenuto conto dei parametri ermeneutici
che si sono richiamati nel paragrafo precedente in tema di intercettazioni, non è
possibile una reinterpretazione del contenuto della captazione ambientale
intercettata il 30/07/2014 tra Santo La Ferrera, Patrick Schinocca e Stefano Intili
– di cui il giudice del gravame valorizzata la correlazione temporale e geografica
rispetto al porto e alla detenzione delle armi in contestazione – in senso
favorevole all’indagato (cfr. Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.).
Non può, per altro verso, trascurarsi che tale captazione veniva correlata al
contenuto della conversazione telefonica intercettata il 18/08/2014 tra Davide
Schinocca e Giovanni Siciliano, che consentiva di ipotizzare un interesse diretto
dell’Intili e della cellula mafiosa di Troina sulle armi sequestrate.
Quanto all’ulteriore censura processuale, con cui si contestava la contiguità
cronologica del sequestro di armi effettuato dalla Squadra Mobile di Enna il
6

attraverso la citazione dei passaggi salienti delle varie captazioni, telefoniche e

12/08/2014 con il ruolo dell’Intili nel loro occultamento, così come contestatogli,
deve rilevarsi che nell’ordinanza impugnata tale profilo temporale veniva
correlato all’atteggiamento preoccupato dell’indagato e di Patrick Schinocca
successivo al sequestro delle armi.
Su questo punto, la motivazione del provvedimento in esame risulta
ineccepibile, com’è desumibile dal passaggio argomentativo, esplicitato a pagina
20, nel quale si affermava: «I sodali si attivano poi nella ricerca del colpevole del
furto delle armi che ritengono sia avvenuto, in quanto dopo il sequestro non le

incriminali i quali tenevano tutti un atteggiamento di difesa preoccupati
dell’accusa e delle conseguenze, né comunque rivolgevano molte domande
riguardo alla vicenda, né tantomeno si rivolgevano alle forze dell’ordine».
Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile la doglianza
difensiva esaminata.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Stefano Intili deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Consegue a tali statuizioni la trasmissione, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma
1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.,
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 novembre 2015.

ritrovano nel luogo ove le avevano deposte, interrogando i proprietari dei terreni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA