Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7897 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7897 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL HAMMAMI MOHAMED N. IL 24/04/1992
avverso la sentenza n. 190/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2013

El Hammami Mohamed (alias, Mohamind Hammami, Hamami Mohammed ed altro ancora)
ricorre avverso la sentenza 27.2.13, emessa dal Tribunale di Ravenna ai sensi degli artt.444 SS.
c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati di resistenza a p.u., lesioni personali e violazione
degli artt.81, 495 c.p., unificati dal vincolo della continuazione la pena di mesi dieci di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento alla comunicazione della notizia di
reato del 27.2.13 e al contenuto del verbale di arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2013
DEPOS I TATA

comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di

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