Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7896 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7896 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASA GOCU N. IL 30/03/1982
avverso la sentenza n. 1798/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
27/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2013


Pasa Gocu (alias, Passa Gocu) ricorre avverso la sentenza 20.7′.12, emessa dal Tribunale di Prato
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto
aggravato in abitazione, in concorso, la pena di mesi otto di reclusione ed €150,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla idoneità degli atti posti in essere

sia stata desistenza volontaria dal proposito criminoso>.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto
e alla relazione dell’operante dalla quale era emerso che la polizia aveva fermato l’imputato mentre
tentata di introdursi in un appartamento forzando la tapparella.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2013

_J

rispetto al reato contestato

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