Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7895 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7895 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NANNI MASSIMO N. IL 20/05/1968
avverso la sentenza n. 128/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2013

Nanni Massimo ricorre avverso la sentenza 20.2.13 della Corte di appello di Brescia che ha
confermato (ritenendo l’aggravante di cui all’art.625 n.4 c.p. in luogo di quella di cui all’art.625 n.2
c.p.) quella in data 16.11.12 del Tribunale di Bergamo con la quale è stato condannato, per il reato
di tentato furto aggravato, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed € 130,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge per erronea riqualificazione

considerato che l’azione dell’imputato era stata grossolana e non caratterizzata dalla particolare
attitudine o capacità necessarie per integrare l’aggravante in esame, anche perché la p.o. aveva
osservato per tutto il tempo l’azione del soggetto agente.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio
della sospensione condizionale della pena, negate pur in presenza di soggetto non pericoloso e
forzato alla piccola delinquenza contro il patrimonio solo per lo stato di tossicodipendenza.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto del tutto
legittimamente — con riferimento al primo motivo – è stata ritenuta l’aggravante della destrezza
poichè il reo ha approfittato della circostanza per cui il registratore di cassa era stato lasciato aperto
e ‘fulmineamente’ ha prelevato il denaro dirigendosi verso l’uscita del locale dove era stato
fermato.
Legittimamente sono poi state negate all’imputato le invocate attenuanti generiche per essere il
Nanni stato condannato — hanno rimarcato i giudici di merito – , trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed
applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

dell’aggravante del mezzo fraudolento in quella della destrezza, non avendo i giudici di appello

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2013
IL CON,GLIERE estensore

slitta

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