Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7894 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7894 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZGURI EDUART N. IL 21/03/1985
avverso la sentenza n. 1936/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 16/12/2013
Zguri Eduart ricorre avverso la sentenza 7.1.13 della Corte di appello di L’Aquila con la quale, in
parziale riforma di quella in data 21.1.11 del Tribunale di Teramo-sezione distaccata di Giulianova,
concesse circostanze attenuanti generiche, è stata rideterminata la pena in mesi dieci di reclusione
per i reati di falso di cui ai capi a), b) e c) dell’imputazione, unificati ex art.81 cpv. c.p.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici di
aver dato luogo alla adozione di un provvedimento da parte dell’autorità di p.s. diverso da quello
nel caso in cui l’imputato avesse dichiarato il domicilio effettivo, perché in ogni caso la questura
avrebbe dovuto concedere allo Zguri il permesso di soggiorno.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per il suo sostanziale
contenuto reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di appello, sia perché manifestamente
infondato, atteso che la Corte aquilana, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, ha
evidenziato come il falso, lungi dal presentarsi come innocuo, era rilevante, poiché il permesso di
soggiorno era stato rilasciato all’odierno ricorrente per motivi di lavoro ed era quindi applicabile la
disposizione di cui all’art.13, comma 2-bis, del d.P.R. n.394199, secondo cui il rinnovo era
subordinato, tra l’altro, alla consegna di una autocertificazione del datore di lavoro attestante la
sussistenza di un alloggio del lavoratore, per cui era essenziale che tale dato fosse corrispondente al
vero per l’ottenimento del permesso di soggiorno per ragioni lavorative.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2013
DEPoa I TATA
IN
CANCELLERIA
appello indicato per quale motivo l’indicazione di un domicilio diverso da quello effettivo potesse