Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7893 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7893 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI MARIANNINA N. IL 12/11/1973
avverso la sentenza n. 2240/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 16/12/2013
Spinelli Mariannina ricorre avverso la sentenza 16.1.13 della Corte di appello di L’Aquila con la
quale, in parziale riforma di quella in data 11.6.12 del G.i.p. di Lanciano, è stata assolta dal reato di
furto aggravato (capo B) per non aver commesso il fatto ed è stata rideterminata la pena, per gli altri
reati di furto aggravato e furto tentato ascrittile, già unificati ex art.81 cpv. c.p., in anni due, mesi
quattro di reclusione ed € 800,00 di multa.
avere i giudici, in relazione al reato sub A, fornito alcuna giustificazione sull’attendibilità del
riconoscimento, effettuato dopo circa un mese da soggetto che nell’immediatezza aveva affermato
di non essere in grado di fornire una descrizione dettagliata del colpevole.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere illegittimamente riconosciuto i
giudici l’aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p., basandosi esclusivamente sull’età avanzata delle
vittime, mentre andava applicata l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p., considerata la scarsa quantità
di denaro sottratta alle vittime.
In relazione ai reati sub C e D si deduce infine violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per
non essere stato indicato il grado di certezza del riconoscimento, richiamandosi nel resto le
considerazioni in precedenza svolte circa l’aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p. e l’ attenuante ex
art.62 n.4 c.p.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tendente a sottoporre al giudice di
legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio
rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Nel caso in esame, il giudice di appello ha ineccepibilmente evidenziato come la responsabilità
della Spinelli riposi, quanto al reato sub A, sul chiaro riconoscimento effettuato dalla p.o. in sede di
p.g., così come era avvenuto per i reati di cui ai capi C e D, a nulla rilevando la mancata indicazione
nel relativo verbale del grado di certezza con cui la p.o. aveva effettuato il riconoscimento.
Quanto all’attenunate di cui all’art.62 n.4 c.p., la stessa è già stata riconosciuta in primo grado, con
il criterio della equivalenza, mentre nessuna doglianza risulta essere stata proposta in sede di
Deduce la ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non
appello riguardo alla aggravante di cui all’art.61 n.5 c.p., con conseguente inammissibilità in questa
sede della relativa questione.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2013
IL CONS9.LI RE estensore
P.Q.M.