Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7893 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 7893 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
MICELI ROBERTO N. IL 28/11/1969
avverso la sentenza n. 3800/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
21/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nov u-kA qc. Q12-)
che ha concluso per j

Udito, per la p. e civile, l’Avv
Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 15/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre
avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale é stata dichiarata
l’estinzione del reato di furto ascritto a Miceli Roberto (artt. 624, 625, co. 1 n. 7
cod. pen. con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, commesso il
7.3.2004) per prescrizione. Assume il ricorrente che in nessun caso risulta
decorso il termine di prescrizione alla data della sentenza (21.3.2014).
CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il reato ascritto all’imputato risulta commesso il 7.3.2004. Secondo il
testo allora vigente dell’art. 157 cod. pen., non ancora assoggettato alle
modifiche recata dalla legge 5.12.2005, n. 251 (cd. ex Cirielli), la prescrizione si
computava tenendo conto anche delle eventuali circostanze del reato
riconosciute sussistenti e dell’esito del giudizio di comparazione. Nella specie,
essendo stata assunta la decisione prima del compimento dell’istruttoria
dibattimentale e quindi sulla scorta dell’imputazione recata dal decreto che
dispone il giudizio, non sono state concesse attenuanti ed é stato tenuto conto
della recidiva contestata che, per la disciplina vigente al tempo del commesso
reato, comportava un aumento discrezionale della pena sino a due terzi. Ne
deriva che la pena alla quale occorre fare riferimento per il computo del termine
di prescrizione é pari ad anni quindici, con l’effetto di un termine massimo di
prescrizione di ventidue anni; il che importa che la prescrizione ordinaria
maturerà nell’anno 2019, salvo l’aumento per le intervenute interruzioni del
relativo termine e l’eventuale dilazione per effetto di periodi di sospensione del
termine stesso.
Per la disciplina attualmente vigente, com’è noto, si tiene conto soltanto
delle circostanze aggravanti per le quali é stabilita una pena di specie diversa da
quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale; non é invece mutata la misura
dell’aumento della pena per

il

caso di recidiva reiterata specifica

infraquinquennale. Ancora una volta, quindi, la pena di sei anni giunge a dieci
anni di reclusione. Ciò conduce ad un termine ordinario di prescrizione di pari
durata. Ad esso va però aggiunto l’ulteriore periodo di sei anni ed otto mesi in
applicazione della regola che prescrive l’aumento di due terzi della pena in caso
di interruzione del termine ordinario, ove ricorra la recidiva specifica reiterata
infraquinquennale (art. 161 cod. pen.). Si perviene, quindi, ad un termine
massimo di prescrizione pari a sedici anni e otto mesi; come a dire, nel caso che
occupa al 7.11.2020. Ne consegue che anche facendo applicazione della
disciplina attualmente vigente, in quanto più favorevole al reo, il reato non é
prescritto.

2

2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

Occorre ancora puntualizzare che il termine ordinario non risulta in alcun
caso decorso al tempo della emissione del decreto che dispone il giudizio
(28.3.2012), neppure considerando il più breve tra i due sopra descritti.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio
al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo per nuovo

Così deciso ‘n Roma, nella camera di consiglio del 15/12/2015.

esame.

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