Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7891 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7891 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UNGARO PASQUALE N. IL 25/06/1946
avverso la sentenza n. 1226/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 16/12/2013
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Ungaro Pasquale ricorre avverso la sentenza 4.12.13 della Corte di appello di Bari che ha
confermato quella in data 24.10.08 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di tentato furto aggravato, alla pena di mesi dieci di reclusione ed E 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per il < mancato raggiungimento della piena prova circa la reale portata antigiuridica del fatto e al doveroso bilanciamento di tutte le condizioni normative di
cui all'art.133 c.p. >.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, nonché manifestamente infondato quanto al trattamento
sanzionatorio, avendo i giudici di appello legittimamente negato le attenuanti generiche e ritenuto la
contestata recidiva, in considerazione dei
trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis
c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 16 dicembre 2013
DEPOSITATA
colpevolezza dello stesso>, nonché per essere stata < irrogata una pena sproporzionata rispetto alla