Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7890 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7890 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMMAMI HEDI N. IL 08/10/1978
avverso la sentenza n. 4376/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 16/12/2013
Hammami Hedi ricorre avverso la sentenza 29.6.12 della Corte di appello di Firenze con la quale,
in parziale riforma di quella in data 16.3.10 del locale tribunale, è stato dichiarato non doversi
procedere in ordine al reato di cui all’art.495 c.p., commesso il 12.9.03, perché estinto per
intervenuta prescrizione ed è stata rideterminata la pena per gli altri episodi contestati in mesi due di
reclusione.
comma 1, lett.b) c.p.p., con riferimento all’art.81 c.p., per avere erroneamente negato la
configurabilità della continuazione tra i reati di detenzione spaccio di droga e quello di
dichiarazione di false generalità, sul rilievo della improbabile ideazione unitaria di detti reati,
diversi tra di loro anche in relazione al tempo della commissione.
In realtà — sostiene il ricorrente — doveva ritenersi sufficiente accertare che le singole violazioni
rientrassero in un programma criminoso generico che nella specie doveva dirsi realizzato < non
essendo inverosimile che un soggetto all'epoca in clandestinità ed intenzionato a dedicarsi allo
spaccio fornisca false generalità proprio allo scopo di tentare di sfuggire ad una esatta
identificazione>.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia in quanto del tutto generico,
atteso che le censure è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, ma limitandosi a prospettare la non inverosimiglianza di un
programma criminoso dell’Hammami che comprendesse anche il reato di cui all’art.495 c.p., sia
perché manifestamente infondato trattandosi di reati — hanno evidenziato i giudici di merito del tutto
correttamente — distanti tra loro alcuni anni e quelli riguardanti la violazione dell’art.495 c.p. già
risultano avvinti dal vincolo della continuazione (2003/05), laddove invece l’attività di spaccio è
stata realizzata solo nel 2008.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
I
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 16 dicembre 2013
IL CO3TIERE estensore