Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 789 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 789 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADIL SKIKRI N. IL 17/12/1983
avverso la sentenza n. 2934/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 20/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2014
22900/14 RG
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Bergamo ha applicato a ADIL
SKIKRI, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all’art. 110
c.p., 73 d.P.R. n. 309/90.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi
Il Presidente
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore
deducendo carenza della motivazione in ordine alla mancata pronuncia della sentenza di
proscioglimento ex art. 129 c.p.p..