Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 789 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 789 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI LEO GIOVANNI nato il 27/07/1987 a MADDALONI
avverso la sentenza del 07/07/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 07/07/2015,
parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, in
data 18/02/2015, nei confronti di DI LEO GIOVANNI confermava la condanna in
relazione al reato di cui alli art. 628 CP (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilita’;
sanzionatorio, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche in regime di prevalenza e in ordine alla parametrazione della pena
base.
I motivi di ricorso sono inammissibili.
In primo luogo perché il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche
quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di
specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla
base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24110/2016
– violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento