Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 789 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 789 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: CIRIELLO ANTONELLA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
BOUCHE’ EZIO nato il 27/01/1959 a CAVA DE’ TIRRENI
CAGOSSI ERMELINDA nata il 14/05/1927 a TRIPOLI (LIBIA)
avverso la sentenza del 21/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTON ELLA CIRIELLO
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale MARILIA DI NARDO,
che ha concluso chiedendo che la corte, qualificato il reato come contravvenzione, annulli il
provvedimento impugnato senza rinvio per prescrizione

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 21.01.2016 la Corte di Appello di Napoli, per quanto qui rileva, in
riforma della sentenza del 29.11.2010 del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato di non
doversi procedere nei confronti di Bouchè Ezio e Cagossi Ermelinda per i reati di cui ai capi a),
b), d) della rubrica, in quanto estinti per prescrizione, ha, invece, condannato gli stessi alla
pena di mesi otto di reclusione ciascuno, per il reato sub c), per avere i medesimi, in violazione
dell’art. 181, comma 1 bis, D. Lgs. 42/04, realizzato delle opere abusive – quali l’ampliamento

Data Udienza: 24/05/2017

di tre vani e la sostituzione di una veranda in ferro con struttura in carbonio attivo — in un’aera
dichiarata di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento, senza la prescritta
autorizzazione di cui all’art. 146 D. Lgs. 42/04.
2. – Avverso tale sentenza proponevano ricorso congiuntamente gli imputati, tramite il
proprio difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con il primo motivo di ricorso deducono i vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa
la sentenza impugnata e la violazione di legge (in relazione all’errata applicazione dell’art. 181,
commi 1 e 1

bis,

D. Lgs. 42/04) condannando i ricorrenti nonostante, questi avessero

declaratoria di incostituzionalità dell’art. 181, comma 1 bis, in ragione della ridotta consistenza
delle opere realizzate dagli imputati, che avrebbe reso applicabile alla fattispecie la speciale
causa di estinzione di cui all’art. 181, comma 1,

quinquies (1-quinquies. La rimessione in

pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici’ da parte del trasgressore,
prima che venga disposta d’ufficio dall’autorita’ amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1).
2.2. – Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducevano la prescrizione del reato
paesaggistico di cui all’art. 181 c. 1 bis d Igs. N. 42/2004, in ragione della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 56/2016, dovendo riqualificarsi il fatto quale contravvenzione e
considerarsi estinto per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. — Deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa
sua riqualificazione ex art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004.
3.1. — Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto
per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza, emergente
dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto
non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la
formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto
obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato
proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non
richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione
processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga
positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non
ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di
legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che
dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla
Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di
annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli
impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in

provveduto alla rimessione in rispristino, rilevante soprattutto alla luce della parziale

presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di
legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 10 dicembre 2011, n.
5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179,
rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come
appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferimento agli atti di
causa e al contenuto della sentenza impugnata.

del fatto che le corti di merito siano pervenute alla condanna conforme nonostante i ricorrenti
avessero provveduto alla rimessione in pristino ( che avrebbe reso applicabile alla fattispecie la
speciale causa di estinzione di cui all’art. 181, comma 1,

quinquies)

Ed invero i ricorrenti non hanno neppure dedotto la demolizione spontanea anteriore al
provvedimento amministrative mentre, come ha adeguatamente evidenziato il giudice di primo
grado, richiamando la relazione del tecnico comunale, (cfr. sentenza di primo grado, e
ordinanza del 28.1.2011, contestuale al deposito della sentenza di primo grado), l’avvenuta
demolizione risulta accertata solo in data 2.2.2010 ed è stata soltanto parziale.
3.3. – Deve però rilevarsi che la Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio – 23 marzo
2016, n. 56 (in G.U. la s.s. 30 marzo 2016, n. 13), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte
in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in
epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per
legge ai sensi dell’articolo 142 ed». La conseguenza di tale pronuncia sul reato oggetto del
presente procedimento è la sua la riqualificazione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n.
42 del 2004, fattispecie contravvenzionale residuale alla quale l’abuso paesaggistico commesso
dagli imputati risulta riconducibile.
4. – Quanto alla prescrizione, in particolare, dall’esame degli atti risulta che il relativo
termine complessivo di cinque anni è decorso il 13.8.2013 ampiamente prima della pronuncia
della sentenza impugnata, trattandosi di un fatto che risulta commesso il

13.8.2008, in

assenza di rilevanti sospensioni del suo decorso.
5. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, perché il
residuo reato, qualificato ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, è estinto
per intervenuta prescrizione con revoca degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino .
:

5.1.- Per quanto invece riguarda le statuizioni civili, che vanno comunque decise a norma
dell’art. 578 cod. proc. pen., esse devono essere conseguentemente confermate non
sussistendo alcuna contestazione al riguardo (già confermate dalla Corte di Appello e non

Devono infatti essere ritenute infondate le doglianze difensive, con le quali ci si duole

oggetto di ricorso) tenuto conto dei rilievi formulati dal Tribunale di Torre Annunziata con i
quali tale giudice di merito ha adeguatamente motivato al riguardo (richiamando la consolidata
giurisprudenza di questa corte che ha chiarito come le violazioni urbanistico-edilizie
determinano nei confronti dell’ente comunale un danno risarcibile, che si fonda sulla lesione
dell’interesse giuridico alla integrità ed inviolabilità della sfera funzionale dell’ente medesimo,
nonchè all’ordinata realizzazione del programmato assetto urbanistico del territorio, Cfr.

multis

ex

Sez. 3, Sentenza n. 10499 del 22/09/2016 Rv. 269275 )

Qualificato il residuo reato di cui al capo c) come contravvenzione al primo comma
dell’art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata,
limitatamente a tale contravvenzione perché estinta per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017
Il Conigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA