Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 789 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 789 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAIMARA BENVENUTO N. IL 08/11/1984
avverso la sentenza n. 4505/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA,

Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
RAIMARA BENVENUTO era condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed €
120 di multa, in relazione al reato di furto aggravato, così riqualificato il fatto
originariamente contestato come ricettazione;

sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato,

denunciando l’eccessività della pena, che poteva essere contenuta nel minimo

vita, oltre che della confessione resa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
sanzione è stata determinata in misura prossima al minimo edittale in base ad un
giudizio di adeguatezza della sanzione;
– che va ribadito il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena
prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi,
Rv. 256464);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
Il consiglier est ns re

Il presidente

edittale in considerazione della giovanissima età e delle miserrime condizioni di

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