Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7888 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7888 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALANTINO VITO N. IL 03/04/1984
avverso la sentenza n. 3287/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2013

Galantino Vito ricorre avverso la sentenza 11.10.12 della Corte di appello di Bari che ha
confermato quella in data 4.5.09 del Tribunale di Trani con la quale è stato condannato, per i reati
di cui agli artt. 81, 110, 610, 582-585 c.p., concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena —
interamente condonata – di anni uno e mesi due di reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere i giudici di

c.p., dal momento che la causale indicata dalla Corte di appello era diversa da quella ritenuta dal
primo giudice.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per la sua sostanziale
aspecificità, sia perché manifestamente infondato, atteso che anche il giudice di appello, così come
aveva fatto il primo giudice, ha indicato le ragioni dell’aggressione portata dal Galantino nella
volontà di questi di costringere il barista a non chiudere il locale e continuare ad offrire da bere.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2013
IL CON
2 IpLIERE estensore

appello adempiuto all’obbligo di motivazione, con speciale riferimento al reato di cui all’art.610

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