Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7885 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7885 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 16/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SARNO ANTIMO N. IL 23/04/1982
avverso la sentenza n. 607/2012 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

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RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Di Sarno Antimo, per il reato di cui all’art. 495
cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi cinque
e giorni dieci di reclusione;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando difetto di motivazione in
ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen.. e in ordine alla quantificazione della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione
– che nessun apprezzabile argomento è stato speso per dimostrare che
l’accordo raggiunto fra le parti, su iniziativa del ricorrente (e che non è
modificabile in alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere per
eccessività della pena (peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla
media);
– che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, le lacune
del ricorso sopra evidenziate costituiscono causa di inammissibilità del gravame
(v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. H 21 maggio 2003 n. 27930);

1

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

P. T. M.

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