Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7884 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7884 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
Data Udienza: 16/12/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FINTA VIOREL SAMUEL N. IL 21/11/1976
GURITA MIHAI N. IL 07/05/1982
avverso la sentenza n. 3730/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
loA
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha
confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Finta Viorel Samuel
e Gurita Mihai per il reato di furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l’attenuante di cui all’art.62bis c.p. risponde – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – alla
funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli
elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla estrema
adeguatezza della pena (“alquanto contenuta”, fondata sulla valutazione della
personalità e degli specifici precedenti) è sufficiente a motivare il diniego delle
circostanze attenuanti generiche. Peraltro, le doglianze dei ricorrenti trascurano,
per un verso, pur richiamandola, la motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione
circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta
concessione, dal momento che lo stato di incensuratezza e il comportamento
processuale (peraltro, già premiato con un significativo sconto di pena) non
rappresentano elementi a cui collegare, in maniera automatica, l’attenuante
invocata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza