Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7883 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7883 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGRO’ GIUSEPPE N. IL 15/04/1958
avverso la sentenza n. 2959/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha

confermato, in punto di responsabilità e di pena, la sentenza di prime cure, che
aveva condannato Sgrò Giuseppe per il delitto di cui agli artt. 224 e 217, comma
2, della L.F., per aver omesso di tenere, nei tre anni antecedenti la dichiarazione

obbligatorie;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità della motivazione in
ordine all’applicazione della recidiva reiterata, che ha reso inoperanti le
circostanze attenuanti generiche, pure concesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso
espresse rappresentano pedissequa riproduzione di quelle sollevate dinanzi al
giudice d’appello e da questi motivatamente disattese, laddove è stato rilevato
che la non occasionalità della condotta e la continuità, sul piano temporale, dei
precedenti penali (relativi agli anni 2000, 2002, 2003) sono indici di maggior
disvalore, che giustificano il più severo trattamento sanzionatorio imposto dagli
artt. 99 e 69 del cod. penale;
né, d’altra parte, il ragionamento spiegato dalla Corte territoriale appare
meritevole di censura, in quanto, ai fini del giudizio di comparazione tra le
circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto,
cod. pen. – la quale anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 I. 5
dicembre 2005, n. 251 deve ritenersi facoltativa – è sufficiente che il giudice
consideri – com’è avvenuto nella specie – gli elementi enunciati nell’art. 133 cod.
pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad
elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti (Cass. 4969 del
12/1/2012)
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
1

di fallimento della T.R.S. TRANS s.r.I., i libri e le altre scritture contabili

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

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