Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7882 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7882 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FRANCESCO SALVATORE N. IL 16/01/1960
DE FRANCESCO FRANCESCO N. IL 19/07/1983
avverso la sentenza n. 124/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

gi\

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha
parzialmente riformato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure, che
aveva condannato De Francesco Salvatore e De Francesco Francesco per
minaccia grave in danno di Forciniti Salvatore

entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, denunciando violazione di
legge e illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della loro penale
responsabilità e alla negazione dell’attenuante della provocazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perché non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e attua un indebito
ridimensionamento del compendio probatorio, tralasciando di considerare le
testimonianze sfavorevoli (quella del teste oculare De Luca Leo Francesco e dei
testi Palumbo, Morrone Ippolito e Morrone Franco, nonché del mar.11o Lupinacci)
e introducendo elementi di valutazione sprovvisti di supporto probatorio (la
minaccia con fucile perpetrata dal Forciniti); quanto al secondo motivo, trattasi
di doglianza manifestamente infondata, in quanto non corrisponde affatto a
verità che la Corte territoriale abbia tralasciato di prendere in considerazione
l’ipotesi della provocazione, avendola motivatamente esclusa sulla base delle
risultanze processuali (pag. 3);
che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

1

tu

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

La Corte, dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

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