Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7881 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7881 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRON CATALIN N. IL 26/11/1981
NITA COSTEL N. IL 12/06/1972
avverso la sentenza n. 1142/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha

confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di prime cure, che aveva
condannato Miron Catalin e Nita Costei per il delitto di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e del risarcimento del danno con giudizio di prevalenza sulle
aggravanti contestate e sulla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la comparazione tra le
circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui
valutazioni, ove effettuate – come nella specie – nel rispetto dei criteri della
logica e in aderenza alle previsioni normative, non sono suscettibili di
contestazione in sede di legittimità;
né, d’altra parte, il ricorrente segnala decisivi elementi a suo favore, salvo
appellarsi, in maniera incongruente, al “danno non grave” cagionato alla persona
offesa e alla mancanza di contestazione della recidiva (pur esistente), che non
rappresentano elementi di per sé idonei invalidare il ragionamento spiegato dalla
Corte d’appello, fondato sull’apprezzamento degli altri elementi offerti dagli atti
(nella specie, la gravita dei fatti, l’intensità del dolo e la professionalità
dimostrata), i quali hanno certamente una significazione più diretta ed
immediata di quelli ipotizzati dal difensore dell’imputato;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

entrambi gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità della

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