Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7880 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7880 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 16/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VIBO VALENTIA
nei confronti di:
LA ROCCA VIRGINIA N. IL 15/11/1982
avverso l’ordinanza n. 975/2012 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,
del 02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

pu

RITENUTO IN FATTO
– che il giudice monocratico del Tribunale di Vibo Valentia, investito della
richiesta di celebrazione del giudizio nei confronti di Larocca Virginia per il reato
di cui all’art. 624 cod. pen., ha disposto – previa dichiarazione di nullità della
citazione a giudizio – la restituzione gli atti al Pubblico Ministero per omessa

che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia ha proposto
ricorso per cassazione avverso il provvedimento suddetto, ritenuto “abnorme”, in
quanto non era stato possibile notificare l’avviso nel domicilio eletto (Tropea, via
Campo Inferiore), in considerazione dell’avvenuto trasferimento dell’imputata in
Roma, per cui si era proceduto alla consegna dell’avviso al difensore, ai sensi
dell’art. 161, comma 4, cod. proc. penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome non è abnorme, e quindi
non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del
dibattimento, rilevata la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a
giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., atteso che la dichiarazione
di invalidità, se pure insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del
giudice e dunque non colloca l’atto fuori dal sistema processuale (Cass., S.U., n.
25957 del 26/3/2009, Rv 243590; Conformi: N. 3716 del 27/1/2009; N. 4601
del 2000 Rv. 217446, N. 36771 del 2003 Rv. 226885, N. 635 del 2004 Rv.
227866, N. 46064 del 2004 Rv. 230528, N. 16212 del 2005 Rv. 233591, N.
40230 del 2006 Rv. 235808, N. 26770 del 2008 Rv. 240272). Invero, la
circostanza che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sé, la sua
impugnabilità per cassazione in nome della categoria dell’abnormità, che non
può essere utilizzata per eludere il principio di tassatività di cui all’art. 568 cod.
proc. pen., sicché deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il
provvedimento del giudice che dichiari un’invalidità, sia pure inesistente, del
decreto di citazione a giudizio, atteso che tale decisione non può dirsi estranea al
sistema processuale.
P. T. M.

1

notifica all’imputata dell’avviso di conclusione delle indagini;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso il 16/12/2013

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