Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 788 del 26/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 788 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPITANI° EUGENIA N. IL 23/09/1945
avverso la sentenza n. 3658/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 26/11/2014
RG 22249/14
Motivi della decisione
L’imputata CAPITANIO Eugenia ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Milano, che , in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale in data 20/02/
2013, ha concesso all’imputata il beneficio di cui all’art. 175 c.p. confermando la condanna ivi
stabilita per il reato di truffa aggravata e calunnia a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, risultando del tutto corretta la
motivazione resa dalla sentenza impugnata sulla identica prospettazione formulata in appello
erroneamente attribuendosi la regola juris avanzata dalla difesa alla pronuncia richiamata in
ricorso che, invece, si limita a definire i presupposti del delitto di truffa, versandosi
pacificamente nella ipotesi di concorso di reati, nell’ambito del quale la falsa denuncia di
smarrimento costituisce uno degli elementi oggettivi del delitto di truffa.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna deNcorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna hricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014
La ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento del concorso
apparente di norme tra il reato di truffa e quello di calunnia e violazione del bis in idem.