Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 788 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 788 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAJRIC SANDOKAN nato il 07/02/1985

avverso la sentenza del 16/11/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 16/11/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP
TRIBUNALE di ROVIGO, in data 26/11/2014, nei confronti di BAJRIC SANDOKAN
in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’, è inammissibile, in

contestati non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello
secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod.
proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella
sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare
specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed in particolare
all’applicazione della recidiva, è inammissibile, in quanto – a fronte di una
motivazione puntuale, congrua, logica e coerente al contenuto del fascicolo
processuale, propone una questione essenzialmente in fatto che – tra l’altro
– nemmeno tiene conto della corretta ricostruzione di tutti gli elementi
rilevanti operata dalla Corte di merito opponendo mere valutazioni sganciate da
una effettiva critica al provvedimento impugnato.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla
parametrazione della pena base è inammissibile perché la graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena
irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena

quanto la doglianza in ordine alla commissione da parte del ricorrente dei fatti

equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso-11-2400/2016

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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