Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 788 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 788 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
MINELLI SILVIA N. IL 29/06/1966
avverso la sentenza n. 2727/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
04/11/2010
sentita la rjzione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. h_
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Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.11.2010 il Tribunale di Genova, in composizione
monocratica, applicava la pena ex art. 444 cod. proc. pen. a Silvia Minelli per il
reato di cui all’art. 18 comma 1 legge n.110 del 1975.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte
di appello di Genova, denunciando la violazione di legge in ordine alla omessa

all’art. 6 legge n. 152 del 1975 che prevede la confisca obbligatoria in relazione a
tutte le violazioni in materia di armi e che non è esclusa in caso di
patteggiamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Deve essere ribadito il principio più volte affermato da questa Corte – che il
Collegio condivide – secondo il quale la misura di sicurezza patrimoniale della
confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi,
ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel
caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona
estranea al reato (Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, rv. 246532; Sez.
1, n. 11128 del 12/11/1997, Maesano, rv. 209157).
Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 445, comma primo, cod.
proc. pen. e 240 cod.pen. la pronunzia della sentenza di applicazione concordata
della pena non è di ostacolo all’adozione della confisca nelle ipotesi in cui
quest’ultima, come nel caso in esame, è obbligatoria.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata..
limitatamente alla confisca delle armi di cui all’imputazione che deve essere
disposta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
confisca delle armi che dispone.
i
Così deciso, il 18 dicembre 2013.

confisca delle armi di cui alla imputazione in violazione della disposizione di cui

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