Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 788 del 16/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 788 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOTRA GIOVANNI N. IL 03/01/1970
avverso la sentenza n. 5617/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, NICOTRA
GIOVANNI è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di furto in
portafoglio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avvocato Franco Bottacini, con il quale deduce vizio di motivazione
in merito al mancato riconoscimento dell’ipotesi tentata di furto, poiché la
sottrazione del bene è stato solamente momentanea e la dinamica dei fatti è

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato, poiché al fatto non sono
applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, n. 52117
del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186) in riferimento alla condotta di sottrazione
di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il costante controllo del
personale di vigilanza, poiché nel caso di specie l’imputato ha conseguito un
possesso autonomo, seppure per breve periodo, del bene, sicché la riconsegna
del portafoglio poteva al più rilevare come recesso attivo, ai sensi dell’articolo 56
comma 4, cod. pen. comunque escluso in punto di fatto dalla sentenza
impugnata;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria alle cassa delle ammende, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
Il consiciliere lestensore

Il presidente

stata interrotta mediante l’autonoma e spontanea riconsegna dell’oggetto;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA