Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7879 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7879 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PINNA TONI N. IL 25/06/1961
avverso la sentenza n. 27/2008 GIUDICE DI PACE di SINNAI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 16/12/2013
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Sinnai ha condannato
Pinna Toni alla pena di C 600 di multa per il reato di lesioni personali in danno di
Medda Roberto;
– che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato, a mezzo del
pronunciata condanna in assenza di querela, e chiedendo la riforma nel merito
della sentenza;
– che il Tribunale di Cagliari ha ritenuto inammissibile l’appello e trasmesso
gli atti a questa Corte, ravvisato comunque nell’atto una voluntas impugnationis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto l’unico motivo che può
essere fatto valere dinanzi al giudice di legittimità (l’assenza di querela) è
manifestamente infondato, avendo il Giudice di pace rilevato che l’atto di impulso
processuale presentato dalla parte “conteneva i requisiti richiesti da cui evincere
la volontà della persona offesa”. In effetti dall’esame dell’atto (consentito a
questa Corte, trattandosi di valutare la sussistenza di un vizio processuale)
emerge che lo stesso era espressamente qualificato come “querela”; il che,
conformemente al consolidato indirizzo di questa Corte, è sufficiente per ritenere
integrata la condizione di procedibilità richiesta dalla legge;
che il motivo relativo alla prova del reato è inammissibile, sostanziandosi
in una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita dinanzi al giudice
di legittimità;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
1
A
proprio difensore, denunciando una violazione di legge, essendo stata
Così deciso in Roma, il 16/12/2013
I
IN
ir
bePosrAirA