Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7878 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7878 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDINI ALFREDO N. IL 17/07/1953
avverso la sentenza n. 4519/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VITERBO, del 08/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Bernardini Alfredo, per il reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale, la pena concordata con la Pubblica
Accusa nella misura di mesi otto di reclusione in aumento, per continuazione,

dell’udienza preliminare del tribunale di Lucca del 15/6/2004, irrevocabile il
18/1/2008;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando difetto di motivazione in
ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen.. e in ordine alla quantificazione della pena complessiva,
erroneamente indicata in anni tre di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento relativaníente al computo della pena, che è
inficiato da errore materiale. Infatti, il giudice, sull’accordo delle parti, ha
applicato all’imputato la pena di otto mesi di reclusione in aumento a quella di
anni due e mesi due di reclusione inflitta con la sentenza riportata in ricorso. La
somma delle pene fa anni due e mesi dieci di reclusione. L’errore può essere
corretto da questa Corte ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., senza
procedere all’annullamento della sentenza.
Il ricorsnammissibile nel resto, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);

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alla pena di anni due e mesi due di reclusione inflitta con sentenza del Giudice

- né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione; il che, in linea con il consolidato orientamento di questa
Corte, costituisce appunto causa di inammissibilità, sul punto, del gravame (v.
Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. II 21 maggio 2003 n. 27930);

La corte dispone, ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la
rettifica del computo della pena detentiva da anni tre ad anni due e mesi dieci di
reclusione; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

P. T. M.

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