Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7875 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7875 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DHAIM SAID N. IL 19/10/1974
avverso la sentenza n. 3786/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 17/1/2013, ha

sostanzialmente confermato, riducendo la pena, la sentenza del locale Tribunale,
che ha condannato Dhaim Said per il reato di cui all’art. 474 cod. penale..

del difensore, dolendosi della illogicità e contraddittorietà della motivazione resa
in ordine alla prova della responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per tardività. In fatto, si osserva come l’impugnata
sentenza, emessa il 17/1/2013 senza fissazione del termine per il deposito della
motivazione, sia stata successivamente depositata in cancelleria il 28/1/2013 e
notificata per estratto all’imputato contumace il 7/2/2013. Da tale data hanno
cominciato a decorrere i trenta giorni previsti dall’art. 585, comma 1, lett. b),
per i provvedimenti depositati nei quindici giorni successivi alla deliberazione;
pertanto, il termine per impugnare scadeva, nel caso di specie, il 9 marzo 2013.
Ecco, quindi, che la proposizione del ricorso per cassazione il 3 aprile
2013, con deposito dell’atto presso la Cancelleria della Corte di Appello di
Paleremo, appare essere tardiva rispetto al dianzi indicato termine finale.
Tardività sussistente anche a voler considerare la data apposta in calce al
ricorso, che risulta essere quella del 2 aprile 2013.
In ogni caso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la finalità
della vendita può essere logicamente desunta – come nella specie – dal numero
dei capi di abbigliamento detenuti (sedici, nella specie), che consentono di
escludere una detenzione per fini personali.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali nonché, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle Ammende, che si reputa equo quantificare in € 1.000.

P.T.M.

1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013

Il Consigliere estensore

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