Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7873 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7873 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEEWOORUTTUN BECHAND N. IL 28/03/1966
avverso la sentenza n. 1995/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Seewoorutten

intorno alle proprie qualità personali;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità, nonché l’omissione di motivazione in ordine alla richiesta di
prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sul preteso
ingiusto mancato accoglimento delle tesi defensionali, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale (la quale ha evidenziato che
l’imputato si trovava in Italia dal 1987 e conosceva bene la lingua italiana.
Inoltre, che il contenuto del modulo gli fu illustrato dall’impiegato cui rese la
dichiarazione);
né, d’altra parte, sussiste il lamentato vizio di motivazione relativo al
trattamento sanzionatorio, in quanto, ai fini del giudizio di comparazione tra le
circostanze attenuanti e la recidiva, è sufficiente che il giudice consideri – com’è
avvenuto nella specie – gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen., essendo
sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti
dalle risultanze processuali e logicamente corretti;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
1

giu

Bechand per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., per aver dichiarato il falso

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

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