Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7871 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7871 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALMERI FILIPPO N. IL 26/07/1982
avverso la sentenza n. 179/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
09/12/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
vi-
Data Udienza: 16/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 9 dicembre 2009, in parziale
riforma di quella emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha
condannato Salmeri Filippo per furto in danno del Municipio di Barcellona Pozzo
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
negazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., avendo provveduto
alla restituzione dei beni sottratti al Municipio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto non si confronta con le
ragioni esposte nella sentenza d’appello, la quale ha spiegato che l’attenuante
invocata può essere concessa solo allorché sia risarcito interamente il danno,
compreso quello non patrimoniale, mentre nella specie l’imputato ha proceduto
solo alla restituzione della res furtiva.
A ciò si aggiunga che, come emerge dall’esame della sentenza impugnata
(in particolare, dal capo d’imputazione, non contestato dal ricorrente e non
smentito dal giudicante), il furto fu perpetrato con effrazione,e quindi con danni
alle cose, che non risultano, anch’essi, risarciti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che stimasi quantificare in € 1.000.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.
di Gotto e per furto di autovettura.