Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 787 del 18/05/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 787 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CERRONI CLAUDIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Olivari Roberto, nato a Orzinuovi il 26/04/1964

avverso la sentenza del 22/10/2015 della Corte di Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroní;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 ottobre 2015 la Corte di Appello di Brescia ha
confermato la sentenza del 5 marzo 2015 del Tribunale di Brescia, in forza della
quale Roberto Olivari, quale legale rappresentante della Officine Meccaniche
Olivari s.r.I., era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di
reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge, per il reato di cui all’art. 10-ter
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in ragione dell’omesso versamento di complessivi
euro 303.382, dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto, in relazione
all’annualità 2007.

Data Udienza: 18/05/2017

2. Avverso il predetto provvedimento l’interessato, tramite il difensore, ha
proposto ricorso per cassazione formulando un articolato motivo d’impugnazione.
2.1. In particolare il ricorrente ha lamentato mancanza, contraddittorietà
ovvero manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all’esistenza
dell’elemento soggettivo del reato, in ragione dell’errata interpretazione della
norma di cui all’art. 45 cod. pen..
Vero è, infatti, secondo il ricorrente, che il provvedimento impugnato aveva
indicato, come causa di esclusione dalla colpevolezza, l’inatteso sopraggiungere

laddove al contrario l’esimente doveva ritenersi sussistente allorquando fosse
stata provata l’impossibilità di reperire le risorse necessarie dopo avere già posto
in essere tutte le azioni possibili, anche dannose per il proprio patrimonio, e non
essere riuscito a fare fronte alle obbligazioni per cause indipendenti dalla propria
volontà.
In specie il ricorrente aveva anche tentato, tra l’altro, di ricorrere a
fideiussione bancaria al fine di provvedere al pagamento rateale dell’Iva, ma si
era trovato costretto a desistere per carenza di liquidità. Non vi era quindi prova
che l’agente avesse effettivamente voluto omettere il versamento dovuto.
Oltre a ciò, la Corte territoriale non aveva neppure considerato le particolari
condizioni psico-fisiche del ricorrente, sì che non poteva affermarsi che costui
fosse nelle condizioni di ragionare sull’accantonamento relativo al versamento
Iva.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Va in primo luogo ricordato che il debito verso il fisco relativo ai
versamenti Iva è collegato al compimento delle operazioni imponibili, sicché ogni
qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già
(dall’acquirente del bene o del servizio) l’Iva dovuta e deve, quindi, tenerla
accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da potere,
alla scadenza, adempiere all’obbligazione tributaria

(ex plurimis,

Sez. U, n.

37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255757-255758, non mass. sul punto).
4.2. Ciò posto, l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA,
previsto dall’art.

10-ter cit., è

il dolo generico, da estendersi anche alla

consapevolezza del superamento della soglia di punibilità, individuata, a seguito
delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, in 250.000 euro dalla
disposizione incriminatrice (ad es. Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016,

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di un evento improvviso pochi giorni prima della scadenza del pagamento;

Vanni, Rv. 265939; cfr. altresì, solamente sul principio generale ovviamente

ratione temporis, Sez. 3, n. 12248 del 22/01/2014, Faotto e altri, Rv. 259806).
In particolare, riprendendo gli approdi ermeneutici di Sez. U., n. 37424 cit.,
va così ribadito che: a) il reato in esame è punibile appunto a titolo di dolo
generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all’erario le ritenute
effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento
illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; b) la prova del
dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla

saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto;
c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al
compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d’imposta
effettua tali operazioni riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) VIVA
dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse
disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria. L’introduzione
della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la
propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione
su scala annuale.
Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di
liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove
non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non fare debitamente
fronte alla esigenza predetta.
In particolare, è stato ulteriormente precisato (così, riassuntivamente ed
anche per gli ulteriori riferimenti, Sez. 3, n. 18501 del 17/07/2014, dep. 2015,
Rubino, non mass.) che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di
allegazione che devono investire non solo l’aspetto della non imputabilità al
contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito
l’azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere
adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in
concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il
contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a
consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur
avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo
patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di
un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito
erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad allo
stesso non imputabili.
In ogni caso, ai fini della sussistenza del reato, non è richiesto il fine di
evasione, tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il
precetto, il dolo del reato in questione essendo integrato dalla condotta omissiva

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quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere

posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la
norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento anti-doveroso di volontario
contrasto con il precetto violato.
4.3. In particolare, il ricorrente ha rilevato, quanto all’elemento soggettivo,
che la forza maggiore poteva essere rintracciata in qualsiasi evento naturale o
derivante da condotta umana che, anche se preveduto, non poteva in alcun
modo essere impedito. In tal senso, a comprova dell’impossibilità di fare fronte
al dissesto, erano stati evocati i ripetuti disguidi verificatisi (dai mancati

dal tentativo non riuscito di licenziare numerosi dipendenti alla presentazione di
istanze di fallimento ancora negli anni 2011 e 2012, laddove il fallimento era
stato dichiarato nel mese di dicembre 2014).
È noto, al riguardo, che la forza maggiore esclude la suitas della condotta; è
la vis cui resisti non potest, a causa della quale l’uomo non agit sed agitur.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la forza maggiore rileva
come causa esclusiva dell’evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4,
n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966,
Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018); essa
sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la
consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole
impossibilità dell’agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già
in condizioni di illegittimità, e non può quindi ricollegarsi in alcun modo ad
un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente.
In tal modo è stato sempre escluso, quando la specifica questione è stata
posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano
integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del
04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv.
255880; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n.
9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984,
Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822).
Nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l’assoluta
impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento
omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Sì che: a) il
margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas
della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento
dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere
addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una
scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si
può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato
sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla
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pagamenti dei debitori aziendali all’impossibilità di fare fronte a salari e stipendi,

singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d)
l’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza
maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha
potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e
che sfuggono al suo dominio finalistico.
4.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, nonché delle stesse
emergenze processuali così evincibili dal provvedimento impugnato, risulta che il
ricorrente ebbe a difendersi avanti al Tribunale bresciano (cfr. pag. 2 del

dipendenti così optando per l’omesso versamento del debito Iva, ossia
omettendo di versare allo Stato quanto già incassato per conto dell’erario (v.
supra); allo stesso tempo, e per quanto possa rilevare, nonostante l’affermata
pendenza di istanze di fallimento formulate dai creditori privati, e in
considerazione del conclamato dissesto in tesi risalente al 2006 allorché
maturarono le omissioni di pagamento, il ricorrente non si curò ad esempio di
chiedere il fallimento della società di cui era legale rappresentante, così
aggravando la situazione.
4.5. D’altronde, le ulteriori vicissitudini lamentate in relazione ad es. al
mancato recupero dei crediti maturati appaiono legate all’ineludibile rischio
d’impresa (sul punto Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190).
Mentre il provvedimento impugnato (v. anche supra) ha altresì ricordato come,
nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il ricorrente avrebbe dovuto curare la
messa in riserva e quindi l’accantonamento delle somme incassate e di
pertinenza dell’erario, sì che il non avervi provveduto doveva andare a
detrimento dell’agente, che aveva dato corso alla condotta (il dedotto
comportamento, ad ogni buon conto, ha provocato il mancato versamento di
somme, in definitiva, di pertinenza della collettività) con coscienza e volontà a
proprio rischio e pericolo. Né, per vero, è stato in alcun modo allegato un
eventuale profilo di non imputabilità della crisi economica che aveva investito
l’azienda (sempre Sez. 3, n. 20266 cit., in tema di violazione dell’art. 10-bis del
d.P.R. 74 del 2000).
In tal senso, quindi, va letto il censurato passaggio motivazionale, col quale
la Corte territoriale ha dato conto della mancata verificazione in limine di un fatto
imprevisto, tale da impedire in maniera non preventivabile il pagamento dell’Iva
dovuta.
Né appaiono rilevare le dedotte condizioni di salute del ricorrente.
In proposito, infatti, il provvedimento impugnato ha correttamente
osservato che gli obblighi fiscali incombevano sul legale rappresentante della
società, e non può non osservarsi che l’odierno ricorrente, nonostante il

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provvedimento impugnato) affermando di avere preferito onorare i debiti verso i

proclamato declino psico-fisico, non aveva comunque inteso abbandonare la
propria carica sociale, con le connesse responsabilità.
4.6. In definitiva, quindi, l’omesso pagamento di denaro già ab origine di
pertinenza pubblica va senz’altro ricondotto alle scelte imprenditoriali, con ogni
relativa conseguenza.
5. Il motivo di ricorso appare pertanto manifestamente infondato, e ne va
quindi rilevata l’inammissibilità.
Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte

ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 18/05/2017

costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per

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