Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7868 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7868 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHESI PIETRO N. IL 18/04/1964
avverso la sentenza n. 4758/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Milano, riformando parzialmente quella emessa
dal Tribunale di Pavia, ha condannato Lucchesi Pietro per i reati di furto in
abitazione (artt. 624/bis, 625, comma 1, n. 2, 61, n. 5, cod. pen.) e resistenza
a pubblico ufficiale, per aver sottratto due banconote dal portafoglio della

aver opposto resistenza ai carabinieri intervenuti;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, personalmente, denunciando violazione di legge e difetto di
motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato di furto in abitazione
in quello di furto semplice, giacché, assume, l’ingresso nell’abitazione era
avvenuto col consenso della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, conformemente alla
precedente giurisprudenza di questa Corte, riportata anche nella sentenza
impugnata (e che il ricorrente omette di prendere in considerazione), deve
ritenersi che integri il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si
impossessi – previamente sottraendoli al legittimo detentore – di beni mobili
mediante l’introduzione nell’abitazione del soggetto passivo a seguito di
consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno (Cass., n. 13582 del 2/3/2010).
Ciò per la semplice ragione che l’ingresso nell’abitazione altrui, avvenendo con le
modalità anzidette, non può dirsi sostenuto da una libera volontà;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

vittima, dopo essersi introdotti con l’inganno nell’abitazione di quest’ultima, e per

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