Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7867 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7867 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRIVELLO CATERINA N. IL 26/09/1962
STASSI MARIA CONCETTA N. IL 03/07/1986
avverso la sentenza n. 3608/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 15-1-2013, in
parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato Crivello
Caterina e Stassi Maria Concetta per la spendita di due banconote da 100 euro
contraffatte (art. 455, 453 e 458 cod. pen.) e per le truffe commesse mediante

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le
imputate, personalmente, contestando la prova della responsabilità sotto il
profilo dell’elemento soggettivo, eccependo l’assorbimento del reato di truffa in
quello di cui all’art. 455 cod. pen., lamentando il diniego di applicazione delle
circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del fatto di particolare tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi, assolutamente speculari, vanno dichiarati inammissibili, in
quanto rappresentano pedissequa riproduzione di quelli proposti dinanzi al
giudice d’appello e da questi motivatamente disattesi (sia per quanto concerne la
prova dell’elemento soggettivo e del concorso dei reati che in ordine all’assenza
di motivi per concedere l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e, per
quanto riguarda la Crivello, anche quella di cui all’art. 62/bis cod. pen.); né le
ricorrenti evidenziano, in questa sede, elementi da cui desumere errori di
giudizio o la sussistenza di elementi di fatto trascurati dal giudicante (la Stassi
omette persino di considerare che le attenuanti generiche le sono state concesse
dal giudice d’appello);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

spendita delle banconote suddette;

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