Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7866 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7866 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’INNOCENTI MAVERIC N. IL 17/11/1990
PAVAN SONNY N. IL 19/01/1990
PIETROBON DERI N. IL 13/02/1979
avverso la sentenza n. 134/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Dell’Innocenti Maveric, Pavan Sonny e
Pietrobon Deri, per il reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 110, 624/bis,
commi 1,2,3, n. 1, cod. pen.) la pena concordata con la Pubblica Accusa nella

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore, tutti gli imputati, denunciando violazione di legge e difetto
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, in tema di
patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di
motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta
e non applicata (nella specie, le attenuanti generiche), dovendo il giudice
investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all’art.
444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto
e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti
(Cass., 7401 del 31/1/2013).
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

misura di mesi otto di reclusione ed € 400 di multa ciascuno;

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