Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7864 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7864 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udienza: 16/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELLI CALICI CLAUDIO N. IL 07/07/1970
DELLI CALICI MAURIZIO N. IL 16/10/1968
avverso la sentenza n. 2648/2012 TRIBUNALE di PADOVA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

ov

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Delli Calici Claudio e Delli Calici Maurizio, per il
delitto di furto aggravato in concorso, la pena concordata con la Pubblica Accusa
nella misura di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed C 400 di multa a titolo

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
entrambi gli imputati, personalmente, denunciando una violazione di legge in
ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen. nonché alla mancata concessione dell’indulto di cui alla L.
241/2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione; il che, in linea con il consolidato orientamento di questa
Corte, costituisce appunto causa di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez.
IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez. H 21 maggio 2003 n. 27930);
– che la questione relativa all’indulto può essere sollevata nel giudizio di
legittimità solo nel caso in cui il giudice di merito la abbia presa in esame e la
abbia risolta negativamente e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi,
riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione, come
verificatosi nella specie (Cass. n. 536/07; n. 2333/95).

i

di aumento per continuazione con reati precedentemente giudicati;

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

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