Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7863 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7863 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOMASELLO TONINO N. IL 28/07/1990
avverso la sentenza n. 3033/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania, riformando
solo in punto di pena quella emessa dal giudice di prime cure, ha condannato
Tomasello Tonino per il furto di energia elettrica;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una generica contestazione della decisione impugnata, senza
evidenziare alcun reale vizio della motivazione, sia sotto il profilo della
congruenza che della logicità, e senza operare alcun aggancio al risultato
istruttorio; trattasi inoltre di doglianza che, soprattutto, passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale (la
quale ha rilevato che Tomasello viveva nell’abitazione che usufruiva dell’indebito
aggancio alla rete elettrica, e pur tuttavia non si preoccupò mai di accertare chi
pagava l’energia consumata, anche dopo che il proprietario – Ruffati Giovanni,
che, a suo dire, si era impegnato a pagare i consumi dell’abitazione – si era reso
irreperibile da ben tre anni);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

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