Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7862 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7862 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUCCOLERI CALOGERO N. IL 14/02/1952
avverso la sentenza n. 1788/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha
confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Bruccoleri
Calogerogike per i reati di cui agli artt. 35 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, e

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale
responsabilità e alla prescrizione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una generica contestazione della decisione impugnata, senza
l’evidenziazione di alcun reale vizio della motivazione, sia sotto il profilo della
congruenza che della logicità, e senza nemmeno ancorare la critica alle
risultanze del procedimento; trattasi inoltre di doglianza che, soprattutto, passa
del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale;
che il motivo concernente la dedotta prescrizione dei reati è inammissibile
per assoluta genericità, in quanto il ricorrente non si fa carico di indicare i
termini prescrizionali rilevanti nella specie e le ragioni per cui gli stessi devono
ritenersi spirati prima della sentenza d’appello, né tiene conto dei periodi di
sospensione della prescrizione da computare nel caso concreto (nemmeno di
quelli presi in considerazione dal giudice d’appello);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013.

485 del cod. penale;

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