Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7860 del 20/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7860 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SALAMONE ELEONORA N. IL 03/06/1988
avverso la sentenza n. 1985/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/12/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 19 gennaio 2011 dal Tribunale di Trapani, appellata da SALAMONE Eleonora, dichiarata
responsabile del delitto di spendita di banconota falsa, commesso il 7 marzo 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo erronea valutazione delle emergenze processuali con riferimento all’elemento soggettivo del reato, alla pretesa grossolanità del falso,
all’illegittimità della ricognizione fotografica, alla mancata applicazione dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondate e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza
del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno osservato correttamente che la prova della
consapevolezza della falsità della banconota stava nell’azione della prevenuta che aveva acquistato merce di modico valore pagando con una banconota da 100,00 Euro per massimizzare il
profitto consistente nella ricezione del resto in moneta non contraffatta ed aveva consegnato il
biglietto nel momento in cui il negoziante veniva distratto da altro cliente, e tale motivazione pare la Collegio del tutto congrua; altrettanto congruamente la Corte di merito ha motivato sulla
pretesa grossolanità del falso atteso che il negoziante (peraltro persona adusa a controllare la validità delle banconote ricevute nell’esercizio delle propria attività) aveva manifestato solo un sospetto di falsità poi accertata dalle strutture della Banca d’Italia; del tutto legittimamente era stata
valutata l’attendibilità della ricognizione fotografica per la conferma di positiva identificazione
della ricorrente sia in sede di indagini preliminari che al dibattimento, con ciò dimostrandosi il
valore di un atto istruttorio atipico peraltro esaminato nell’intero contesto degli accertamenti e
secondo una corretta valutazione di attendibilità del narrato del testimone; adeguata poi la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto di aderire all’orientamento che vede applicabile
l’attenuante de qua anche ai delitti di falso nummario, ma ha osservato correttamente che il profitto ricavato e il danno di e. 100,00 provocato alla p.l. non attingevano a quella tenuità che la
legge pretende sia speciale perché operi la diminuzione di pena.
La sentenza impugnata non è quindi sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione non
deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel
caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto
decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica:
insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012.

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