Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 786 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 786 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCARABAGGIO MICHELE nato il 26/12/1985 a BARI

avverso la sentenza del 26/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 26/05/2015,
confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE
UDIENZA PRELIMINARE di PESARO, in data 18/12/2014, nei confronti di
SCARABAGGIO MICHELE in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave)
ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata

Il motivo è inammissibile . Le statuizioni relative al giudizio di comparazione
tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del
giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata di fatto, come nel caso di specie tramite il
richiamo alle valutazioni già operate in primo grado, a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Al proposito, deve rilevarsi che il giudice di
appello non è tenuto a motivare i profili attinenti alla valutazione delle attenuanti
generiche, sia quando nei motivi si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli
stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da
quest’ultimo disattesi, sia, allorquando si insista per quel riconoscimento senza
addurre alcuna particolare ragione (Sez. 4, Sentenza n. 5875 del 30/01/2015
Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959;
Sez. 1, n. 11994 del 10/07/1985, Privitera, Rv. 171349; Sez. 2, n. 2178 del
24/11/1975, dep. 1976, Talamo, Rv. 132352).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.

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