Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7859 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7859 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARO SALVATORE N. IL 20/10/1976
avverso la sentenza n. 693/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha
confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Faro Salvatore per
il reato di furto pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

mancanza di motivazione riguardo alla prova della responsabilità e alla mancata
concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione,
senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel
caso in esame, detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere
esistente; con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche
con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, trattasi di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul
punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione
circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta
concessione, se non il generico richiamo alla necessità di applicare una pena
equa che, di per sé, non è idoneo a influenzare il giudizio di comparazione tra le
circostanze (nel caso di specie il ricorrente, senza addurre alcun specifico titolo di
merito, chiede a questa Corte di “riconoscere” le circostanze attenuanti
generiche come prevalenti su tre aggravanti);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

1

(v/

l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013

Il Consi liere est nsore

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