Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7858 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7858 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GERACI NICOLA N. IL 13/12/1975
avverso la sentenza n. 540/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

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Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo, in parziale
riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, ha condannato Geraci
Nicola per i delitti di cui agli artt. 476, comma 2, e 497/bis cod. penale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo al vizio di legge, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente (il ricorrente, pur
denunziando violazione degli artt. 476 e 497/bis cod. pen., parla poi di vizi del
“procedimento logico giuridico” e di un !impianto motivazionale viziato” senza
sviluppare alcun argomento idoneo a dare ragione della lamentela sollevata);
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2013

DEPOSITATA i

IN CANCELLERIA

personalmente, denunciando la violazione degli articoli sopra specificati.

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