Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7857 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7857 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZOLO GIUSEPPE N. IL 21/07/1970
avverso la sentenza n. 42/2010 GIUDICE DI PACE di
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, del 01/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Castellammare del
Golfo ha condannato Palazzolo Giuseppe a pena di giustizia per lesioni personali
in danno della convivente Rizzuto Angela Maria;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’insufficienza del quadro probatorio emerso dall’istruttoria, nonché lamentando
la mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il primo motivo si
sostanzia in una generica e indebita contestazione del risultato probatorio, senza
alcuna critica del ragionamento spiegato dal giudicante e senza nemmeno
tentare il confronto con la motivazione resa sul punto della colpevolezza;
con riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che
avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 16/12/2013

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, protestando la propria innocenza e

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