Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7856 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7856 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLOTTA GIOVAN BATTISTA N. IL 19/03/1973
avverso la sentenza n. 3584/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 16/12/2013

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RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato – all’esito di
giudizio abbreviato – Bartolotta Giovan Battista per i reati di sostituzione di
persona, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e per il reato di

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza
di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da
un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione e al vizio di legge,
senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel
caso in esame, detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere
esistente; con riguardo alla quantificazione della pena, trattasi di doglianza che,
per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non tiene conto della pacifica
giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto;
invero, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi
Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a
quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della
pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un
giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della
motivazione da parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi
d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il
massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra,
infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli
aspetti indicati nell’articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati
con i motivi d’appello;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
1

cui all’art. 497/bis cod. pen.;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Il Consi ier estensore

Così deciso in Roma, il 16/12/2013

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