Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7854 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7854 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMENDOLARA FRANCESCO N. IL 09/10/1964
avverso la sentenza n. 112/2012 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza emessa in data 6/11/2013 il tribunale di CASTROVILLARI

applicava ex art. 444 c.p.p. ad Amendolara la pena congiunta dell’arresto e
dell’ammenda per alcune violazioni edilizie e paesaggistiche commesse in data
12/05/2011, secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte

2. Ha proposto appello a mezzo del proprio difensore di fiducia l’Amendolara
deducendo un unico motivo, con cui chiede l’assoluzione in relazione al capo a),
limitatamente alla parte dell’abuso edilizio oggetto di sanatoria per l’essersi
prodotto il relativo effetto estintivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, così riqualificato l’atto di impugnazione trattandosi di sentenza
inappellabile (Sez. 6, n. 1048 del 30/03/1992 – dep. 04/07/1992, Giannetti, Rv.
190971), è inammissibile non essendo il difensore fiduciario, sottoscrittore
dell’appello, iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, come
prescritto dall’art. 613 cod. proc. pen.; sarebbe, in ogni caso, manifestamente
infondato, posto che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è
inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la
mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla
indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice
l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.
250 del 30/12/2014 – dep. 07/01/2015, Barzi, Rv. 261802). Nel caso in esame si
fa riferimento ad una sanatoria di cui non v’è cenno in sentenza del rilascio della
sanatoria edilizia, né il ricorrente deduce di aver avanzato richiesta di
proscioglimento predibattimentale sul punto prima di accedere al rito
acceleratorio richiesto ed accolto.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00
in favore della Cassa delle ammende.

nel capo di imputazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, 1’8 gennaio 2016

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