Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7852 del 08/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7852 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUFFI ROMANO N. IL 26/11/1955
avverso la sentenza n. 1497/2012 TRIBUNALE di LIVORNO, del
13/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;

Data Udienza: 08/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 13/05/2014 il tribunale di LIVORNO condannava
lo Zuffi alla pena dell’ammenda per violazione dell’art. 5, lett. d), legge n. 283
del 1962, per fatti commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali

2. Ha proposto appello il difensore di fiducia dello Zuffi, dolendosi dell’errata
valutazione delle prove in relazione al fatto contestato nonché per la mancanza
dell’elemento soggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso, così dovendosi riqualificare l’atto di impugnazione proposto

trattandosi di sentenza inappellabile, è inammissibile per manifesta infondatezza,
pur se proposto da difensore fiduciario iscritto all’Albo speciale ex art. 613 cod.
proc. pen.

4.

Ed invero, il ricorso è inammissibile perché totalmente imperniato su

deduzioni fattuali, svolgendo all’evidenza il ricorrente solo censure di fatto che,
idonee in un giudizio di appello, sono tuttavia inibite in un giudizio di legittimità,
in quanto richiederebbero a questa Corte lo svolgimento di apprezzamenti
fattuali che esulano dall’ambito cognitivo di questa Corte.

5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Non rileva l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato (prescrizione
intervenuta in data 15/05/2014), atteso che la stessa è intervenuta in data
successiva alla pronuncia della sentenza (13/05/2014), trovando quindi
applicazione la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep.

meglio descritte nel capo di imputazione.

21/12/2000, De Luca, Rv. 217266; nella specie si trattava proprio della
prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il
ricorso).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, 1’8 gennaio 2016

delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle

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