Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7851 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7851 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORELLI IVAN N. IL 31/07/1989
avverso la sentenza n. 2482/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava a FORELLI Ivan, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di tentato
furto aggravato, commesso il 20 febbraio 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge sull’applicazione della
recidiva.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche con
riferimento al riconoscimento della recidiva, interamente al trattamento sanzionatorio condiviso
dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia
chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso
stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto, come quello preteso dal ricorrente, non suscettibili di autonoma considerazione
in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di €. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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