Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7850 del 20/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7850 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SOLA ANTONIO N. IL 01/01/1961
avverso la sentenza n. 3672/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 20/12/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
23 maggio 2008 dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, appellata da SOLA
Antonio, dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, commessi il 14
luglio 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012.

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