Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7849 del 16/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7849 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALAH FADEL N. IL 02/02/1988
SALLAH ALLAOUI N. IL 17/12/1986
avverso la sentenza n. 2198/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 16/12/2013

IN FATTO E DIRITTO
aCon la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano applicava a SALAH Fadel e SALAH Alloui, a
norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine ai delitto di false dichiarazioni sull’identità personale entrambi e, il secondo, anche di possesso di documento di identità valido per l’espatrio falso, commessi il 13 febbraio 2013.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche
con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti nella massima estensione, interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la
congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può
dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2013.

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