Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7848 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7848 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
Data Udienza: 16/12/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GHINGHES SERGIU N. IL 17/06/1988
avverso la sentenza n. 5709/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
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RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Ghinghes Sergiu, per il delitto di tentato furto
aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi
cinque di reclusione ed C 200 di multa;
l’imputato, personalmente, denunciando carenza di motivazione in ordine al
giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, pure concesse, con le
aggravanti e con la recidiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima
indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio
dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo al diniego
della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, trattasi
di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dal Giudice territoriale e, per altro verso, non
contiene alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero
dovuto dar luogo alla concessione delle attenuanti nella maniera richiesta (la
“non elevata entità del fatto” rappresenta un giudizio personale del ricorrente,
che non è comunque idonea a colorare di illogicità la motivazione del Tribunale);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 1.500.
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/12/2 I
DEPOSITATA
I
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione