Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7847 del 16/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7847 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COJOCARU SIMION N. IL 23/02/1994
CHESCHES CATALIN N. IL 15/01/1995
avverso la sentenza n. 672/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
09/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 16/12/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torino applicava a COJOCARU Simion e CHESCHES Catalin, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in concorso, commesso L’8 febbraio 2013.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati che deducono difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati, atteso che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche
con riferimento al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti, interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità.
Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della
entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di
legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in a il 16 dicembre 2013.